MANIFESTO PER UNA RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE SU CONSUMO DI SUOLO E INSEDIAMENTI LOGISTICI E PRODUTTIVI
- priorità al riutilizzo delle aree dismesse, tutelando tutte le aree libere, naturali e agricole
– aggiornare e completare il registro regionale sulle aree dismesse della Lombardia, rendendo i dati accessibili a tutti
– alimentare il ciclo di riutilizzo delle aree industriali, strutturando strumenti finanziari e gestionali atti a portare sul mercato aree brownfield suscettibili di nuovo sviluppo.
– modificare la definizione che la l.r. 31/14 fornisce circa il consumo di suolo, incardinandola sulla variazione d’uso del suolo in base allo stato di fatto (da agricolo/naturale a urbanizzato).
- Pianificazione e coordinamento sovralocale di logistica e nuovi fenomeni industriali
– impostare linee guida e piani territoriali per lo sviluppo dei settori industriali emergenti, come logistica e data center
– assoggettare le decisioni di nuovi insediamenti produttivi ad Accordo di Programma promosso dalle Province o da Regione, includendovi le città capoluogo da cui dipende l’erogazione di servizi abitativi sociali, socio-sanitari, scolastici di livello sovralocale, in tutti i casi in cui i nuovi insediamenti determinino un aumento importante di popolazione lavorativa o di traffico stradale.
– assicurare la consultazione pubblica di cittadini e associazioni al processo di formazione delle decisioni circa le istanze di nuovi insediamenti.
- Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) obbligatorie
Il consumo di suolo libero causato da un intervento immobiliare, al di sopra di una cospicua soglia dimensionale (es. 1 ettaro), deve intendersi quale condizione sufficiente, anche in mancanza di altri impatti, a generare l’obbligo di VIA, a carico del proponente.
Le VIA dovranno servire, tra l’altro, a prevenire fenomeni di eccessiva concentrazione di insediamenti, e a definire congrue e coerenti misure compensative, di natura ecologica e socio-economica, per la perdita di servizi ecosistemici del suolo e le esternalità socio-economiche sul territorio e sulle comunità. Inoltre il sistema di valutazione deve essere aggiornato recependo gli indicatori collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’ONU[1], ciascuno accompagnato da relative soglie “di rilevanza” e “di sostenibilità”.
- Compensazioni ecologiche: suolo a rendere
Il rilascio di titoli abilitativi per edificazioni su suolo libero, stante il riconoscimento del suolo quale ‘bene comune’, non deve avvenire a seguito di negoziazioni basate solo su quantificazioni economiche. Le compensazioni devono invece sempre incorporare l’obbligo, a carico dello sviluppatore, di restituire i servizi ecologici del suolo perso: ad esempio, de-pavimentando e rivegetando superfici impermeabili, o realizzando interventi di rigenerazione ecologica di dimensioni adeguate. Le associazioni di protezione ambientale devono essere coinvolte nella quantificazione delle compensazioni ecologiche dovute.
- Compensazioni sociali
I nuovi insediamenti industriali, in particolare quelli logistici, introducono una domanda di lavoro a bassa qualifica, spesso non rispondente all’offerta lavorativa locale, che richiama grandi quantità di lavoratori, anche stranieri, e loro famiglie all’interno di territori a forte connotazione rurale, in cui i comuni non sono attrezzati per far fronte ai relativi bisogni essenziali: trasporto, assistenza sanitaria, scuola, edilizia sociale. La localizzazione di un nuovo insediamento deve avvenire a valle di una valutazione che accerti che questa offerta di servizi, a livello comunale o sovracomunale, sia disponibile nel territorio e, ove non lo sia, possa venir integrata con oneri a carico dell’operatore economico.
- Mitigazioni energetiche e climatiche
Ogni nuova edificazione deve contribuire agli obiettivi di efficienza energetica e generazione rinnovabile. La copertura di almeno metà della superficie fondiaria interessata da capannoni e relativi parcheggi con pannelli fotovoltaici deve essere requisito obbligatorio, per mitigare il riscaldamento locale da effetto ‘isola di calore’ e concorrere alla generazione rinnovabile. Ove sia attiva una Comunità Energetica Rinnovabile, o venga realizzata successivamente alla nuova edificazione, il gestore del sito entra come membro nella CER locale contribuendo con la propria capacità produttiva alla generazione e consumo di energia da fonte rinnovabile.
[1] https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat